|
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|||||||||||
|
CHI SIAMO
Nel 1981 un gruppetto di amici, spinto dalla passione per questo salutare sport a contatto con la natura, fondò l'Associazione non-profit Canoa Fluviale Martesana (C.F.M.). Il suo scopo, rimasto immutato da allora, è quello di rendere accessibile a tutti questo sport offrendo diverse attività in funzione delle capacità individuali. Oggi sono iscritte molte persone al C.F.M., per conoscerli clicca a destra su "I nostri iscritti".
ATTIVITA’ Svolgiamo diverse attività canoistiche sia sul Naviglio sia in altri fiumi e specchi d’acqua. Inoltre, ogni Martedì in Estate ci fermiamo a cena in sede per vedere filmati e scambiare quattro chiacchiere:
PERCHE’ ISCRIVERSI AL CFM? La sede della Canoa Fluviale Martesana risiede sulla riva destra del Naviglio Martesana (costruito nel 1457) le cui poco profonde acque con debole ma costante corrente si prestano all'apprendimento delle tecniche utili sia per le Acque Brillanti sia per le Acque Bianche. Presso la sede si tengono spesso cene ed eventi. Oltre alla possibilità di praticare uno sport salutare dopo una giornata passata in ufficio, diventare membro del C.F.M. significa incontrare nuove persone con le quali scoprire e promuovere questo affascinante sport.
COSA PERMETTE DI FARE LA TESSERA? Versando la quota associativa annua puoi usufruire gratuitamente del materiale del CFM (canoa e pagaia compresi) per pagaiare sul Naviglio durante orari e giorni di apertura della sede e partecipare alle uscite sociali sia di Acque Brillanti sia di Acqua Bianca (per queste ultime è obbligatorio aver frequentato un corso base o sapere già affrontare le rapide previo test dei nostri istruttori, la sicurezza è fondamentale per il C.F.M.).
QUOTA ASSOCIATIVA La tessera ha validità annuale, scade il 31/12 e comprende la copertura assicurativa:
Adulti: 80,00 Euro/Anno Bambini e ragazzi minori di 16 anni: 40,00 Euro/Anno
Per coloro che si iscrivono tra Settembre e Dicembre la tessera vale fino al 31/12 dell'anno successivo.
|
|||||||||||||